La prova documentale è inutile se è omessa l’allegazione dei fatti da provare

La prova documentale è inutile se è omessa l’allegazione dei fatti da provare
21 Novembre 2017: La prova documentale è inutile se è omessa l’allegazione dei fatti da provare 21 Novembre 2017

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito nuovamente che “la successiva prova documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, 19.10.2017, n. 24607).

Nel caso di specie, la proprietaria di un autoveicolo aveva citato a giudizio il suo produttore lamentando che, a fronte della rottura del veicolo, durante una vacanza, si era trovata impossibilitata ad utilizzare un’automobile sostitutiva, stante il rifiuto del produttore.

L’attrice contestava al produttore di non aver adempiuto all’obbligo di mettere a disposizione una vettura sostitutiva, come da patto aggiuntivo alla vendita sottoscritto tra le parti.

L’attrice pretendeva inoltre di ottenere il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali, relativi alla asserita spesa sostenuta per affittare una nuova casa per le vacanze “a 30 km di distanza dal mare, rispetto alla prima”.

Il Giudice di Pace adito accoglieva parzialmente la richiesta del danno patrimoniale, rigettando però quella relativa alla spesa sostenuta per affittare una nuova casa vacanze.

L’attrice proponeva quindi appello al Tribunale.

Anche il Giudizio d’appello, però, rigettava la pretesa “non avendo l’attrice dedotto nulla a riguardo della asserita spesa sostenuta per affittare una casa vacanze distante svariati km dal mare”.

La donna proponeva quindi ricorso per Cassazione che, parimenti, è stato rigettato.

Per la Corte di Cassazione, infatti, il Tribunale aveva correttamente respinto la pretesa degli ulteriori danni non patrimoniali in quanto “nell’atto introduttivo del giudizio avanti al Giudice di Pace non sono state spese parole né sulla località marina, né sulla casa presa in affitto, né sulla distanza tra la prima e seconda, e nemmeno sui canoni di locazione inutilmente pagati”.

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione torna quindi ad affermare che il fatto che la danneggiata non abbia adempiuto all’obbligo di cui all’art. 163, comma 4, c.p.c., ossia all’onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa, è contrario a due principi pacifici in giurisprudenza: il primo secondo cui “la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l’attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto”; il secondo, quello in base al quale “la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum”.

   

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